|
PATTO ANTICOMINTERN TRA GERMANIA E GIAPPONE - Berlino, 25 Novembre 1936
Il Governo Imperiale del Giappone e il Governo della Germania,
Consapevoli del fatto che l'obbiettivo del Comunismo Internazionale (il cosiddetto Komintern) è la disintegrazione violenta degli Stati da portare a termine con ogni mezzo disponibile,
Considerando che tollerare l'interferenza del Comunismo Internazionale negli affari interni delle Nazioni significherebbe non solo metterebbe in pericolo la pace e il benessere sociale entro i confini di quelle stesse Nazioni, ma minaccerebbe anche la pace mondiale,
Desiderando collaborare insieme per difendersi dalla disintegrazione Comunista, hanno concordato quanto segue:
Articolo I
Gli Stati contraenti si terranno reciprocamente informati sulle attività del Comunismo Internazionale e decideranno di comune accordo le misure di difesa da adottare, collaborando successivamente tra loro per concretizzarne l'applicazione.
Articolo II
Gli Stati contraenti inviteranno altri Stati, i cui equilibri interni siano minacciati dalla disintegrante azione del Comunismo Internazionale, a sottoscrivere il presente Accordo o ad adottare misure difensive conformi agli intendimenti di questo stesso Accordo.
Articolo III
Sono ritenute ufficialmente valide entrambe le versioni del presente Accordo, quella redatta in lingua Giapponese e quella in lingua Tedesca. L'Accordo entrerà in vigore dal giorno in cui sarà sottoscritto e avrà la durata di cinque anni. Gli Stati contraenti, entro un tempo ragionevole prima della scadenza di tale termine, discuteranno e concorderanno altre eventuali forme di reciproca collaborazione.
I sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, appongono qui il loro sigillo e la loro firma.
Firmato a Berlino, in duplice copia, il 25 Novembre 1936 corrispondente al 25 Novembre dell'11° anno della Showa.
Visconte Kintomo Mushakoji
Ambasciatore Straordinario Imperiale Giapponese e Plenipotenziario
Joachim von Ribbentrop
Ambasciatore Straordinario Tedesco e Plenipotenziario
PROTOCOLLO SUPPLEMENTARE ALL'ACCORDO DI DIFESA CONTRO IL COMUNISMO INTERNAZIONALE
In occasione della firma dell'Accordo di difesa contro il Comunismo Internazionale, avvenuta in data odierna, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato quanto segue:
A. Le competenti Autorità di entrambi gli Stati contraenti collaboreranno strettamente tra loro per controllare le attività del Comunismo Internazionale e per individuare i provvedimenti da adottare contro di esso.
B. Le competenti Autorità di entrambi gli Stati contraenti, nel quadro delle leggi attualmente vigenti, adotteranno severe misure nei confronti di coloro che sia all'interno del proprio territorio che all'estero, operano direttamente o indirettamente al servizio del Comunismo Internazionale o fiancheggiano le sue disintegranti attività.
C. Per facilitare la cooperazione tra le competenti Autorità dei due Stati contraenti, secondo quanto descritto al precedente punto A., verrà istituita una Commissione permanente che avrà il compito di definire le misure necessarie per fronteggiare il Comunismo Internazionale.
Firmato a Berlino il 25 Novembre 1936, corrispondente al 25° giorno dell'11° mese dell'11° anno della Showa.
Visconte Kintomo Mushakoji
Ambasciatore Imperiale Giapponese e Plenipotenziario
Joachim von Ribbentrop
Ambasciatore Straordinario Tedesco e Plenipotenziario
PROTOCOLLO ANTICOMINTERN SOTTOSCRITTO DA ITALIA, GERMANIA E GIAPPONE - Roma, 6 Novembre 1937
Il Governo Italiano, il Governo del Reich Tedesco e il Governo Imperiale del Giappone,
Considerando che il Comunismo Internazionale mette costantemente in pericolo la pace e l'ordine del mondo Occidentale ed Orientale,
Considerando che solo una stretta collaborazione che miri al mantenimento della pace e dell'ordine potrà rimuovere tale pericolo,
Considerando che l'Italia - la quale con l'avvento del Regime Fascista ha combattuto con inflessibile determinazione quel pericolo liberando il proprio territorio dal Comunismo Internazionale - ha deciso di allinearsi contro il comune nemico insieme alla Germania ed al Giappone animate anch'esse dalla stessa determinazione nel difendersi dal Comunismo Internazionale,
In conformità a quanto disposto dall'Articolo 2 dell'Accordo contro il Comunismo Internazionale sottoscritto da Germania e Giappone il 25 Novembre 1936 a Berlino, concordano quanto segue:
Articolo I
L'Italia aderisce all'Accordo contro il Comunismo Internazionale e al relativo Protocollo Supplementare, entrambi sottoscritti dal Giappone e dalla Germania il 25 Novembre 1936 e il cui testo viene allegato al presente Protocollo.
Articolo II
Le tre Potenze firmatarie del presente Protocollo concordano sulla decisione di considerare l'Italia quale firmataria dell'Accordo e del relativo Protocollo Supplementare citati nel precedente Articolo I. La firma del presente Accordo ha valore equivalente a quella apposta al testo originale del suddetto Accordo e relativo Protocollo Supplementare.
Articolo III
Il presente Protocollo costituirà parte integrante del sopracitato Accordo e del relativo Protocollo Supplementare.
Articolo IV
Il presente Protocollo viene redatto in Italiano, Giapponese e Tedesco. Le tre versioni hanno eguale carattere di autenticità. Esso entrerà in vigore alla data in cui verrà sottoscritto.
Ciano -
von Ribbentrop -
Hotta |