Istituzione di una Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale

Regio Decreto 14/01/1923 n. 31 - Convertito in Legge 17/04/1925 n. 473

Articolo 1
È istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Articolo 2
La milizia per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della Patria italiana, ed è agli ordini del Capo del Governo.
Provvede, in concorso coi corpi armati per la sicurezza e con il R. esercito, a mantenere all'interno l'ordine pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo.

Articolo 3
Il reclutamento è volontario, e viene compiuto fra gli appartenenti alla milizia fascista fra i 17 e i 50 anni che ne facciano domanda e che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle autorità gerarchiche da lui delegate, ne possiedano i requisiti di capacità e moralità.

Articolo 4
Le norme organiche e disciplinari per la costituzione e il funzionamento della milizia saranno stabilite da appositi regolamenti da redigersi, in armonia con le leggi vigenti, dal Presidente del Consiglio e dalle autorità da lui delegate.

Articolo 5
Le nomine degli ufficiali e le loro promozioni vengono compiute con Nostro decreto, su proposta dei Ministri per l'interno e per la guerra.

Articolo 6
La milizia per la sicurezza nazionale presta servizio gratuito. Quando presta servizio fuori del Comune di residenza dei reparti viene mantenuta a spese dello Stato.

Articolo 7
In caso di mobilitazione generale e di richiamo parziale dell'esercito e della marina, la milizia fascista viene assorbita dall'esercito e dalla marina in armi, a seconda degli obblighi e dei gradi militari dei singoli componenti.

Articolo 8
Le spese per la istituzione e il funzionamento della milizia per la sicurezza nazionale sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Articolo 9
Dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le altre formazioni a carattere o inquadramento militare di qualsiasi tipo non sono permesse. I contravventori cadranno sotto le sanzioni della legge.

Articolo 10
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e andrà in vigore il giorno 1° febbraio 1923.