Istituzione della "Guardia Nazionale Repubblicana

Decreto legislativo del Duce, 24 dicembre 1943, n.913 - Gazzetta Ufficiale, 5 giugno, n.131

Il duce della repubblica sociale e Capo del governo :

Ritenuta la necessità di istituire una "Guardia Nazionale Repubblicana"; 

Sentito il consiglio dei ministri;

D'intesa con i ministri dell'interno, delle finanze, della difesa nazionale, dell'agricoltura e foreste, delle comunicazioni e dei lavori pubblici;

Decreta : 

Art.1. E' istituita una "Guardia Nazionale Repubblicana" con compiti di polizia interna e militare formata dalla M.S.V.N. (comprese le milizie speciali : ferroviaria - portuaria - postelegrafonica - forestale - stradale - confinaria). dall' arma dei carabinieri e dal corpo della polizia dell'Africa italiana.

Art.2. La "Guardia Nazionale Repubblicana" è posta agli ordini di un "comandante generale" nominato dal Capo dello stato.

Art.3. La "Guardia Nazionale Repubblicana" ha bilancio ed amministrazione autonomi.

Art.4. Con successivi decreti saranno emanate, d' intesa con i ministri interessati, le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della "Guardia Nazionale Repubblicana".

Fino a quando non verranno emanate tali norme, continueranno ad essere obbligati gli ordinamenti e le disposizioni particolari attualmente vigenti per le singole forze militari che costituiscono la "Guardia Nazionale Repubblicana".

il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Dal quartier generale, addì 24 dicembre 1943 - XXII

Passaggio della G.N.R. nell'Esercito Nazionale Repubblicano

Decreto legislativo del Duce, 14 agosto 1944,n.469 - Gazzetta ufficiale, 16 agosto, n.190

Il Duce della repubblica sociale italiana  e Capo del governo :

Visto il decreto legislativo 8 dicembre 1943, n.913, che istituisce la guardia nazionale repubblicana;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1943, n.921, concernente l'ordinamento ed il funzionamento della guardia nazionale repubblicana;

Sentito il consiglio dei ministri;

Decreta:

Art.1. La guardia nazionale repubblicana entra a far parte come prima arma combattente dell'esercito nazionale repubblicano. I suoi attuali compiti di polizia cesseranno col 31 dicembre 1944.

Art.2. Il ministro delle forze armate ha l'incarico, unitamente al comandante della guardia nazionale repubblicana, di dare sollecita esecuzione a quanto è disposto nell'articolo precedente.

Art.3. Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal quartiere generale, addì 14 agosto 1944 - XXI