Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle milizie speciali

Regio Decreto Legge 06/12/1943 n. 16 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 dicembre 1943, n. 4/B

TITOLO I
LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE LEGIONARIA E SUE
SPECIALITÀ (CONFINARIA, CONTRAEREA, MARITTIMA).

Articolo 1
La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con R.D. 14 gennaio 1923, n. 31, e ripartita successivamente con altre disposizioni in milizia legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmart») è sciolta.

Non sono permesse formazioni a carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.

Articolo 2
Il personale non in servizio permanente della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità delle classi attualmente alle armi - e delle classi per unità di prima linea per gli ufficiali - passa nei ruoli della forza armata con la quale presta attualmente servizio col grado ricoperto nella forza armata di provenienza.

Il rimanente personale non in servizio permanente viene ricollocato in congedo nella forza armata di provenienza col grado in essa ricoperto.

Articolo 3
Gli ufficiali in servizio permanente proveniente dalla eguale categoria degli ufficiali delle forze armate possono chiedere di essere riammessi nella forza armata con la quale prestano attualmente servizio.

Sulla riammissione giudicano insindacabilmente i Ministri interessati che determinano, per i riammessi, grado ed anzianità.

I rimanenti ufficiali in servizio permanente, e quelli che non presentino tale domanda o non la vedano accolta, seguono le sorti degli ufficiali non in servizio permanente, e sono ammessi al trattamento di quiescenza o di pensione loro spettante a norma delle leggi in vigore. In luogo del trattamento di quiescenza può essere concesso, in base a valutazione insindacabile fatta caso per caso dai Ministri competenti, il trattamento di pensione in misura non superiore al minimo in rapporto al grado militare ricoperto dell'ufficiale.

Egualmente si provvede per il personale in servizio permanente non avente grado di ufficiale.

Articolo 4

Armi, equipaggiamenti e materiali di ogni genere della milizia legionaria e sue specialità saranno assunti in carico dagli enti del Regio esercito (della Regia marina per la «Milmart») che saranno stabiliti dagli Stati Maggiori competenti.

Le caserme ed i locali, comunque assegnati alla milizia di cui sopra, saranno presi in consegna dalle autorità militari competenti per territorio.

TITOLO II
LA MILIZIA FERROVIARIA

Articolo 5
I compiti espletati dalla milizia ferroviaria vengono assunti dall'Arma dei carabinieri Reali e dall'autorità di pubblica sicurezza secondo disposizioni particolari da emanarsi con decreto reale sulla proposta dei Ministri per l'interno e per le comunicazioni, d'intesa con il Ministro per la guerra.

Gli appartenenti alla milizia ferroviaria rientrano nei ranghi del personale civile dell'Amministrazione ferroviaria da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 6

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Articolo 7

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del Regio esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla milizia ferroviaria saranno restituiti all'amministrazione ferroviaria insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO III
LA MILIZIA POSTELEGRAFONICA

Articolo 8
La milizia postelegrafonica è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti agli organi ai quali già competevano.

Articolo 9
Gli appartenenti alla milizia postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile dell'Amministrazione postelegrafonica da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 10
Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del Regio esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla suddetta milizia saranno restituiti all'Amministrazione postelegrafonica insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO IV
LA MILIZIA STRADALE

Articolo 11
La milizia stradale è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Articolo 12
Il personale della milizia stradale in servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali.

L'ammissione è indipendente dal requisito del limite di altezza per gli ufficiali.

Il Ministro per la guerra, sentito il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, giudica insindacabilmente sull'ammissione e determina, per ciascuno, grado ed anzianità.

Gli ammessi nell'Arma dei carabinieri Reali saranno impiegati per la costituzione di una specialità, in aumento agli organici previsti per l'Arma.

AI personale non in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

Articolo 13
I locali attualmente occupati dalla milizia stradale sono restituiti all'Amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei carabinieri Reali.

Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO V
LA MILIZIA PORTUARIA

Articolo 14
La milizia portuaria è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Articolo 15
Al personale della milizia portuaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Articolo 16
I locali attualmente occupati dalla milizia portuaria sono restituiti alla Amministrazione che Il concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei carabinieri Reali. Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VI
LA MILIZIA FORESTALE

Articolo 17
La milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real Corpo delle foreste, a cui è affidata anche la custodia dei Regi tratturi e la vigilanza sulla pesca nelle acque interne.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno determinate le modalità di attuazione pel ripristino del Real Corpo delle foreste ed i compiti allo stesso assegnati, nonché la foggia delle divise.

NORME TRANSITORIE

Articolo 18
Il personale delle milizie legionaria e speciale che, in applicazione del presente decreto, deve essere collocato in congedo, rientra nella piena disponibilità dei distretti militari di appartenenza e degli altri enti competenti alla tenuta a ruolo della forza in congedo, se questi si trovano in zona già libera.

Gli appartenenti a distretti con sede in territorio ancora non libero dalla occupazione tedesca seguono le sorti del personale delle forze armate in analoghe condizioni. Alla temporanea sistemazione sarà provveduto con apposite disposizioni per la esecuzione del presente decreto.

Articolo 19

Tenuto conto delle esigenze belliche attuali, è data facoltà ai Ministri per la guerra e per la marina di provvedere, con appositi decreti, e nei limiti dello stretto indispensabile, a mantenere nel grado attuale, fintanto che non sia possibile la loro sostituzione, gli ufficiali delle disciolte milizie

M.A.C.A.» e «Milmart» non aventi grado di ufficiale nelle forze armate di provenienza.

Articolo 20
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

I1 Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.